Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (1)
Codice Civile
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Art. 2043
Risarcimento per fatto illecito
Note redazionali
(1) La nozione di «danno ingiusto» è stata progressivamente estesa dalla giurisprudenza fino a ricomprendere la lesione di interessi legittimi (Cass., Sez. un., 22 luglio 1999, n. 500).
Riferimenti normativi
Giurisprudenza correlata
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Fatto illecitoDanno ingiustoResponsabilità extracontrattuale
La norma pone la clausola generale della responsabilità extracontrattuale: elementi costitutivi dell'illecito sono il fatto, l'elemento soggettivo (dolo o colpa), il nesso di causalità e il danno ingiusto.
L'ingiustizia del danno funge da criterio selettivo degli interessi risarcibili: la giurisprudenza vi riconduce sia la lesione di diritti soggettivi assoluti sia, dopo Cass., Sez. un., n. 500 del 1999, la lesione di interessi legittimi.
Per il danno non patrimoniale la disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 2059 cod. civ., secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata accolta dalle Sezioni unite nel 2008.
Autore: Luigi Tramontano
Ultimo aggiornamento: maggio 2025