1. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
2. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui. (1)
La disposizione raccorda l'illecito penale alle sanzioni civili: dal reato discendono l'obbligo restitutorio e quello risarcitorio, esteso al danno non patrimoniale.
Il rinvio alle leggi civili comporta l'applicazione dei criteri generali degli artt. 2043 e seguenti del codice civile anche in sede di costituzione di parte civile.
Autore: Luigi Tramontano
Ultimo aggiornamento: aprile 2025