Corte di Cassazione, Sezione II civile, 22 aprile 2025, n. 10449
Massima
In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il creditore che agisce in giudizio deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte; grava invece sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall'esatto adempimento.
Svolgimento del processo
1. — Con atto di citazione notificato il 14 marzo 2016, T.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze la Soc. Alfa s.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del contratto di appalto concluso tra le parti il 9 settembre 2014, avente ad oggetto opere di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo.
2. — Il Tribunale, espletata consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento di euro 48.500, oltre interessi e rivalutazione. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 214 del 2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva l'importo del risarcimento, ritenendo non provato il nesso causale rispetto a talune voci di danno. (Omissis).
3. — Avverso tale sentenza T.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la Soc. Alfa s.r.l.
Motivi della decisione
1. — Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., per avere la corte territoriale posto a carico del creditore la prova dell'inadempimento, anziché limitarsi a richiederne l'allegazione.
2. — Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, allegando l'inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento. (Omissis).
3. — Ne consegue che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non assolto dal creditore un onere probatorio che non gli competeva, non si è conformata ai principi sopra richiamati. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Note di richiami
(1) Sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle azioni da inadempimento, v. Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Foro it., 2002, I, 769.
(2) In senso conforme, tra le più recenti, Cass. 11 dicembre 2019, n. 32362.