Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. (1)
Codice Civile
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Art. 2059
Danni non patrimoniali
Note redazionali
(1) Tra i «casi determinati dalla legge» rientra anzitutto l'art. 185 cod. pen.; la giurisprudenza vi affianca la lesione grave di diritti inviolabili della persona (Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975).
Riferimenti normativi
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La riserva di legge posta dalla norma è stata riletta in chiave costituzionale: oltre alle ipotesi tipiche, il danno non patrimoniale è risarcibile quando l'illecito leda in modo grave diritti inviolabili della persona.
Le Sezioni unite del 2008 hanno ricondotto a unità la categoria, negando autonomia alle sottovoci descrittive (danno morale, biologico, esistenziale) e richiedendo gravità della lesione e serietà del pregiudizio.
Autore: Luigi Tramontano
Ultimo aggiornamento: maggio 2025