Giurisprudenza
Sentenze, ordinanze e massime delle corti, con note di richiami e riferimenti editoriali.
- Sentenza
Cass. civ., Sez. II, 22 aprile 2025, n. 10449
In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per il risarcimento deve fornire la prova della fonte negoziale del proprio diritto e allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Risarcimento del dannoInadempimentoOnere della provaFonte: Il Foro Italiano - Sentenza
Cass. civ., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972
Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., quando il fatto illecito sia configurabile come reato ovvero leda in modo grave diritti inviolabili della persona.
Danno non patrimonialeRisarcimento del dannoArt. 2059 c.c.Fonte: Il Foro Italiano - Massima
Cass. civ., Sez. II, 22 aprile 2025, n. 10449 — Massima
Contratto in genere — Inadempimento — Risarcimento del danno — Onere della prova — Riparto tra creditore e debitore — Criteri. Il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento; sul debitore grava la prova dell'esatto adempimento.
MassimarioRisarcimento del dannoOnere della provaFonte: Il Repertorio