Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 11 novembre 2008, n. 26972
Massima
Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge: quando il fatto illecito sia configurabile come reato; quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale; quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale.
Ritenuto in fatto
1. — La controversia trae origine da una domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta in relazione a un intervento sanitario asseritamente eseguito senza adeguata informazione del paziente. (Omissis).
2. — La sezione terza civile, rilevata l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza della Corte sulla nozione e sui limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale, rimetteva gli atti al Primo Presidente, che assegnava la causa alle Sezioni unite.
Considerato in diritto
1. — Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ. si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 cod. civ.
2. — Il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie autonomamente risarcibili; le voci descrittive elaborate dalla prassi (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) assolvono a una funzione meramente ricognitiva. (Omissis).
3. — Il pregiudizio risarcibile deve superare una soglia minima di gravità e serietà: la lesione deve eccedere un livello di tollerabilità imposto dai doveri di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, restando esclusi i pregiudizi futili o bagatellari.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a Sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Note di richiami
(1) La pronuncia fa parte del gruppo delle quattro sentenze c.d. di San Martino (Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975), in Foro it., 2009, I, 120, con note di A. Palmieri e R. Pardolesi.