Dottrina
Il danno risarcibile tra prova e allegazione: note a margine di Cass. n. 10449 del 2025
1. La sentenza in commento offre l'occasione per tornare su un tema classico del diritto delle obbligazioni: la distribuzione dell'onere della prova nelle azioni fondate sull'inadempimento contrattuale.
2. Come noto, a partire da Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, la giurisprudenza di legittimità ha adottato un criterio unitario: il creditore, sia che agisca per l'adempimento sia che agisca per la risoluzione o il risarcimento, deve provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento; spetta al debitore la prova del fatto estintivo.
3. La pronuncia del 2025 ribadisce il principio e ne precisa la portata con riguardo alle obbligazioni di risultato nascenti dal contratto di appalto, censurando la decisione di merito che aveva addossato al committente la prova del difetto dell'opera oltre i limiti dell'allegazione.
4. Resta sullo sfondo il problema del coordinamento con la disciplina del nesso causale: la prova del pregiudizio e della sua riconducibilità all'inadempimento continua a gravare sul creditore, secondo le regole generali dell'art. 1223 cod. civ.
Note redazionali
Il contributo è pubblicato nella parte V (monografie e varietà) del fascicolo 5/2025.