Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (1)
Codice Civile
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
Art. 1218
Responsabilità del debitore
Note redazionali
(1) Sul riparto dell'onere probatorio tra creditore e debitore v. Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, e da ultimo Cass. 22 aprile 2025, n. 10449.
Riferimenti normativi
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InadempimentoResponsabilità contrattualeOnere della prova
La disposizione fonda la responsabilità contrattuale su una presunzione di imputabilità dell'inadempimento: il debitore si libera solo provando l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Sul piano processuale, il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre la prova dell'esatto adempimento grava sul debitore.
Autore: Luigi Tramontano
Ultimo aggiornamento: giugno 2025