Corte di Cassazione, Sezione II civile, 22 aprile 2025, n. 10449
Massima
Contratto in genere — Inadempimento — Risarcimento del danno — Onere della prova — Riparto — Criteri. In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte; grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall'esatto adempimento.
in Repertorio Foro italiano, 2025, voce Contratto in genere, n. 214; in Foro it., 2025, I, 3232, con nota di richiami.
Testo della massima
In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il creditore che agisce in giudizio deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte; grava invece sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento.
Nota di richiami
La massima si pone in continuità con Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Foro it., 2002, I, 769, che ha fissato il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di adempimento, risoluzione e risarcimento. Per il testo integrale della sentenza v. il documento istituzionale collegato.